-Firmato nella notte e, presentato in conferenza stampa dal Premier Conte, ma già diffuso in parte in bozza, nella tarda serata di ieri dai siti di notizie, il Decreto della Presidenza del Consiglio, che dispone misure urgenti di contenimento del contagio da Covid19 nella Regione Lombardia e in 14 Province e misure per tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, quindi, è stato successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
di Federica Marengo domenica 8 marzo 2020
Visto l’evolversi della situazione epidemiologica legata al Covid19, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, il Premier Conte, su proposta del Ministro della Salute,Speranza, e , sentiti il Comitato Tecnico Scientifico, i Ministri, il Presidente della Conferenza delle Regioni e i Presidenti di Emilia-Romagna, Lombardia,Marche, Piemonte e Veneto, nella tarda serata di ieri, ha firmato un nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio al fine di limitare le possibilità di movimento (non è stato introdotto, infatti, alcun divieto assoluto di muoversi, ma una “mobilità ridotta”, ha spiegato il Presidente Conte) nelle zone più colpite dal virus e di individuare ulteriori misure a carattere nazionale.
Il provvedimento, in vigore dall’8 marzo al 3 aprile, suddiviso in cinque articoli, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, decreta nel primo articolo l’attuazione di misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle 14 Province di:Veneto, Emilia-Romagna , Piemonte e Marche, quali : Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emili, Rimini, Pesaro e Urbino,Alessandria,Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
Di seguito le misure principali:
Articolo1.
-Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori indicati, nonché all’interno,salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (spostamenti per motivi di salute). Inoltre, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Tuttavia, la Polizia potrà fermare i cittadini e chiedere loro perché si stanno spostando nelle aree più a rischio.
-Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali, e contattare il proprio medico curante o i numeri appositi.
-Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus.
-Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati. Consentito, invece, lo svolgimento dei predetti eventi e delle competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse , ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico. Le associazioni e le società sportive, con il proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
-Sospese tutte le attività e le manifestazioni organizzate , nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo,religioso, fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi,ma aperti al pubblico, quali, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Chiusi, gli impianti nei comprensori sciistici.
-Sospesi i servizi educativi per l’infanzia , le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie ed università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza e ad eccezione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in Medicina Generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Sospese anche le riunioni degli organi collegiali in presenza.
-Sospesi anche gli esami di idoneità presso gli uffici della Motorizzazione civile aventi sede nei territori a rischio. Disposta , per i candidati che non hanno potuto sostenere la prova d’esame, in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti.
-L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi , e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro. Sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
-Chiusi i Musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.
-Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine , centri natatori, centri benessere, centri termali(ad eccezione delle erogazioni delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
-Sospesi i concorsi pubblici e privati ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Esclusi dalla sospensione,invece, i concorsi per il personale sanitario, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della Protezione Civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di 1metro.
-Consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo, a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantirla possibilità del rispetto della distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
-Consentite anche le altre attività commerciali, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentata o comunque idonea ad evitare assembramenti di persone,tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno 1 metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali od organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
-Chiuse, nelle giornate festive e prefestive, le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza di 1metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali od organizzative che non consentano il rispetto della distanza di 1 metro, le strutture dovranno essere chiuse.
Presenti , invece, nell’articolo 2 del Decreto,le misure per il contrasto e il contenimento del virus sull’interno territorio nazionale ,comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.
-Sospensione fino al 15 marzo dei servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica , fatto salvo però l’avvio da parte dei dirigenti scolastici e da parte delle Università e degli Istituti di Alta formazione della didattica a distanza. Sospesi, anche i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie ed università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, fermo restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza e tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, e ad eccezione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in Medicina Generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’Interno e della Difesa , dell’Economia e delle Finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di 1 metro.
-Sospesi anche viaggi di istruzione , le iniziative di scambio o gemellaggio , le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate , programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
-La riammissione nei servizi educativi e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva di durata superiore ai 5 giorni deve avvenire dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
-Sospese, manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura , compresi quelli cinematografico e teatrale, in qualsiasi luogo pubblico e privato e le attività di pub, scuole di ballo , sale giochi, sale scommesse e sale bingo , discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
-Sospesa l’apertura di Musei e degli altri istituti di cultura.
-Il rinvio di tutti i convegni , riunioni , meeting ,congressi ed eventi sociali per il personale sanitario e il personale che garantisce i servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità.
– Sospesi gli eventi e le competizioni sportive, in luogo pubblico e privato. Consentito,lo svolgimento di allenamenti e competizioni sportive solo a porte chiuse .Le associazioni e le società sportive, con il proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Consentita l’apertura di piscine e palestre ,ma nel rispetto delle norme igieniche e mantenendo le misure di precauzione nei contatti sociali con distanza di sicurezza di 1 metro.
-Consentite le attività di ristorazione con obbligo, a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
-Consentite anche le altre attività commerciali, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentata o comunque idonea ad evitare assembramenti di persone,tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno 1 metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
-Raccomandazione a tutte le persone anziane e/o affette da patologie croniche , con multi morbilità, nonché con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di limitare le uscite non strettamente necessarie ed evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza/interpersonale di almeno 1 metro.
-Divieto per accompagnatori dei pazienti di permanenza nelle sale di attesa dei Dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salvo specifica indicazione del personale sanitario del triage. Prevista anche la limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture quali hospice, residenze sanitarie assistite RSA e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non , ai soli casi consentiti dalla direzione sanitaria della struttura , adottando le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni.
-Favorita, la modalità di lavoro agile, che può essere applicata per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato seguendo i principi di legge in merito , anche in assenza di accordi previsti. Si raccomanda inoltre ai datori di lavoro, qualora sia possibile,di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.
– L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi , e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro. Sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
-Il Ministero della Salute, grazie alle articolazioni territoriali del Servizio Sanitario Nazionale assicura al Ministero della Giustizia il supporto idoneo per il contenimento del contagio del Covid19, anche mediante adeguati presidi atti a garantire , secondo protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.
I casi sintomatici di nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare.
I colloqui visivi si svolgono con modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali, può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a 2metri.
Si raccomanda poi la limitazione dei permessi e della libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro nelle carceri,valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare.
-Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
L’articolo 3 invece dispone misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale volte all’igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti, degli uffici delle pubbliche amministrazioni aperti al pubblico e dei mezzi di trasporto pubblici, nonché al rispetto della misura di distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro in occasioni come procedure concorsuali pubbliche e private.
Presenti anche raccomandazioni a tutte le persone anziane e/o affette da patologie croniche , con multi morbilità, nonché con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di limitare le uscite non strettamente necessarie ed evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza/interpersonale di almeno 1 metro.
Infine, indicate le modalità di comportamento in caso di rientro in Italia di un soggetto dopo un soggiorno nelle zone a rischio epidemiologico , a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del Decreto, quali : l’attivazione da parte della persona, tramite chiamata al 112 o ai numeri verdi attivati per ciascuna Regione, o al proprio medico di base, di un iter di sorveglianza sanitaria ,che dovrà essere attuato da un Operatore di Sanità pubblica, il quale dopo gli accertamenti del caso, applicherà l’isolamento fiduciario e in caso di sintomi e di riscontrata positività al virus, la quarantena per 14 giorni e il monitoraggio costante della situazione.
L’articolo 4 invece stabilisce che a monitorare l’applicazione sui territori delle misure introdotte dal Decreto sia il Prefetto competente di concerto con il ministro dell’Interno e con i Presidenti di Regione e Provincia autonoma interessata e con l’ausilio di Vigili del Fuoco e Forze Armate.
Stabilito, inoltre che la violazione di tali norme e il mancato rispetto degli obblighi , è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.
L’articolo 5 presenta, invece, le disposizioni finali.
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